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Breve illustrazione sulla Marcatura CE di materiali e prodotti da costruzione

Nel Regolamento prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011 (link sito ufficiale) rientrano tutti i prodotti e materiali da costruzione.

Si definisce prodotto da costruzione “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;“

Un prodotto da costruzione per essere marcato CE secondo il  Regolamento (UE) n.305/2011 deve necessariamente:

– essere contemplato in una norma ad esso armonizzata

– oppure deve disporre di un ETA (parere tecnico Europeo).

Si definisce “norma armonizzata“, una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione.

 

Approfondimento sulla Marcatura CE di materiali e prodotti da costruzione

materiali ed i prodotti da costruzione vengono classificati e valutati in modo diverso a seconda del loro utilizzo.
Alcuni di essi possono essere marcati CE dal produttore anche senza aver bisogno di certificati. Altri invece, dovendo rispettare delle leggi specifiche o particolari indicazioni delle norme armonizzate (gli strutturali), possono essere marcati CEse e solo se, sono stati eseguiti anche certificati da un Organismo Notificato. Possono essere previste anche altre altre strade, che vanno analizzate a seconda della tipologia di prodotto.

Un paio di esempi per chiarire meglio:

– le strutture in acciaio possono essere prodotte e marcate CE solo da fabbricanti con un sistema di produzione certificato (anche in conformità alla norma ISO 9001) e devono rispettare la norma armonizzata UNI EN 1090.

– Un rivestimento murale decorativo invece, può essere marcato CE con il sistema 4, ovvero esclusivamente dal fabbricante così come riportato dal testo di legge “l’organismo notificato non ha compiti da svolgere. In questo caso non sarà necessario far eseguire certificati da laboratori esterni.

In ogni caso i certificati che vengono rilasciati, SONO SOLAMENTE UNA PARTE INTEGRANTE DELLA MARCATURA CE, MA NON LA COSTITUISCONO MAI (per approfondimenti Vi invito a leggere l’articolo: differenza certificato e marcatura)

Fascicolo tecnico / documentazione tecnica per la marcatura CE di materiali e prodotti da costruzione

Per poter apporre il marchio CE su un prodotto da costruzione è necessario che il fabbricante esegua scrupolosamente un iter sostanziale e documentale in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 ed alla/e rispettiva/e norma/e armonizzate.

 

Il fascicolo tecnico, parte documentale di questo iter, si compone di diversi documenti tra cui:

– analisi dei rischi e/o valutazione dei rischi eseguita con un metodo scientifico riconosciuto a livello Europeo

– manuale di posa, uso e manutenzione

– dichiarazione di prestazione

– etichetta conforme il simbolo CE

– distinta base delle componenti

– etc.

Sei un produttore od un importatore? I tuoi prodotti da costruzione devono essere marcati CE e non sai come fare? Hai bisogno di redigere il fascicolo tecnico e non sai come fare? Chiedere informazioni e ricevere risposte e/o preventivi è gratuito.

Possiamo fornirti la CORRETTA consulenza sulla Marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione.

Siamo Consulenti per centinaia di Aziende che si affidano a noi Collaboriamo con: Guardia di Finanza, Tributaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Doganali, Tribunali, Camere di Commercio, Unioncamere, Enti Locali.

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