Ecco la prova della nostra realtà attuale, astenendoci dal giudizio.
È stata introdotta la legge 117 del 1° ottobre 2018 che introduceva l’obbligo di installare dei dispositivi nelle automobili, per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli chiusi.
La legge era divisa in quattro articoli, con i quali ci si uguagliava ad una valutazione della sicurezza che era già presente a livello europeo.
Un articolo prevedeva che tutte le specifiche tecniche fossero predisposte dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti in 60 giorni. Purtroppo così non è stato e quei 60 giorni non sono stati rispettati.
La legge prevedeva delle modifiche al codice della strada, quindi il livello dei criteri di sicurezza era molto elevano e non potevano essere discussi i canoni corretti da rispettare.
Infatti, ogni cosa riguardi il funzionamento delle macchine sono soggette ad una omologazione e non è compito del fabbricante predisporre eventuali dichiarazioni.
Tutti le componenti dei veicoli (fari, pneumatici, ecc) non vengono immessi nel mercato a seguito di valutazioni e decisioni prese dal fabbricante, ma ottengono l’omologazione. Ecco perché nelle auto non è presente alcuna parte con il marchio CE. Ciò dimostra che non è compito del fabbricante stabilire se l’auto o ciò che la compongono possano essere immessi nel mercato.
A distanza di un anno il Ministero ha emesso una bozza di decreto che faceva un mix di più direttive ed il risultato finale era una vera e propria contraddizione. Questa bozza sembra essere stata redatta da una persona che ha sentito tante frasi e, non preoccupandosi di capirne il significato, le ha semplicemente riscritte. Il risultato ha creato parecchi equivoci.
In un testo unico è stato riportato:
- L’organo di accreditamento, che non ha niente a che vedere con i certificati richiesti. Essi devono essere rilasciati da un organismo notificato.
- La parola “omologazione”. Questo termine è considerato come l’opposto rispetto a “marcatura CE”, in quanto la prima è concessa solamente da un’autorità superiore, mentre la seconda obbliga direttamente il fabbricante a rispettarne tutte le normative.
- Si dichiara che il sistema di prevenzione dell’abbandono può interagire con i sistemi di ritenzione del bambino (cinture e seggiolini) consentendo al fabbricante dei primi di poter intervenire sui secondi, cosa del tutto inaccettabile se si vogliono mantenere inalterate le responsabilità dei vari soggetti.
Non sono solamente queste le problematiche insorte da questo decreto, però ci interessa in modo particolare sottolineare dei punti:
- La mancanza di questi dispositivi sull’auto può portare ad una multa già da oggi, sebbene il decreto entrerà in vigore da novembre 2019
- I dispositivi non possono essere omologati
- I dispositivi venduti rispettano la bozza del decreto ma non hanno alcun valore reale, in quanto solo una semplice bozza e niente di definitivo
La difficoltà sarà principalmente dei fabbricanti, nel caso in cui il decreto fosse confermato: di fatto sono presenti molte incoerenze e difficoltà.
Dopo tutte queste considerazioni, confidiamo che qualcuno si possa veramente interessare dell’argomento: il problema è molto serio, ma questa soluzione no.
La nostra società può assistere gli operatori in tutto il percorso di marcatura CE e di conformità alla direttiva sulla sicurezza.
Tutta la procedura inizia dall’analisi dei rischi (sicurezza dei prodotti) e si conclude con il servizio post vendita ed in tutte le procedure previste dalle varie direttive che riguardano i prodotti.
Infine, per ottenere informazioni ed eventuale consulenza contattateci, i nostri contatti sono: carraro@marchioce.net, 049 8875489, 335 7815770.